Saturday, June 10, 2023

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Formazione efficace: Traguardo possibile?

Essay
Authors: Affinito Ida Patrizia Silvana,Bellabona Walter,d’Alessandro Michele,Santagata Vincenzo
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Dott.ssa Affinito Ida Patrizia Silvana1, Dott. Bellabona Walter2, Ing. d’Alessandro Michele2, Arch. Santagata Vincenzo2

1Laurea in medicina e chirurgia- Specialista in medicina del Lavoro -Responsabile Servizio Prevenzione Sicurezza
Ambienti di Lavoro ASL CE
2Operatori di Vigilanza SPSAL Caserta

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Pubblication Date: 2020-05
Printed on: Volume 2, Special Issue - HSE Symposium 2019

OBIETTIVI

Il DLgs 81/08 nelle sue molteplici articolazioni relative a processi,risorse tecnologiche e risorse umane, assegna un ruolo preminente alla formazione dei lavoratori sulla scorta dell’evidenza che una considerevole parte degli infortuni riconosce come causa e/o concausa la mancata o insufficiente formazione somministrata ai lavoratori.
Il normatore aveva correttamente individuato l’essenza della formazione definendola (art.2 c1 let.A)”Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, alla iadentificazione e alla riduzione e alla gestione dei rischi”, ponendo l’accento sulla necessità di una rivoluzione culturale prima che burocratico/ formale, da effettuare all’interno di ogni attività produttiva.
La necessità di incidere profondamente sulla percezione della sicurezza delle figure individuate dalla norma, è rimarcata dall’accordo Stato Regioni 2011e smi che ha posto l’accento sul concetto di specificità del singolo comparto produttivo, sul rischio legato ad una determinata modalità operativa, ove al lavoratore è richiesta non la semplice conoscenza teorica, ma il “saper fare“ e soprattutto “saper operare in sicurezza”.
La formazione così intesa inerisce la profonda conoscenza dei layout, degli impianti delle macchine ed attrezzature, delle criticità legate alla loro coesistenza nello stesso ambiente di lavoro, calata in quel “microcosmo di rischi “che rende ogni luogo di lavoro “unico”.
la formazione,difatti, va progettata e realizzata considerando non genericamente la mansione, ma dettagliando i compiti effettivamente svolti dai lavoratori con i rischi cui è esposto in ogni fase e legando i contenuti della stessa all’evoluzione dinamica delle attività.
Documento di valutazione dei rischi e formazione rappresentano gli elementi fondanti dell’operare in sicurezza,così profondamente connessi da condizionare in maniera incisiva la sicurezza dei singoli.
Minore o nessuna attenzione,inoltre, è prestata a quanto la norma recita in materia di efficacia della formazione e cioè che essa sia sufficiente ed adeguata ove la dimostrazione di adeguatezza e sufficienza si può ritenere esaurita solo quando il lavoratore abbia acquisito le conoscenze necessarie a riconoscere i rischi ed a gestirli.
Da quanto sopra scaturisce l’evidenza che alla base della prevenzione degli infortuni ci sia acquisizione di formazione adeguata e sufficiente e che l’adempimento formale non cautela il lavoratore dall’evento infortunistico.
Il concetto di formazione “adeguata e sufficiente” è strettamente legato all’Addestramento; esso “È” formazione in quanto concreto recepimento delle modalità di operare in sicurezza e di utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuali forniti, ma soprattutto riguarda la corretta gestione della macchina o dell’impianto, non attuabili con indicazioni sommarie fornite magari dal lavoratore più anziano.
Il sovvertimento culturale ipotizzato all’indomani dell’emanazione del testo unico, confligge purtroppo, con la realtà dei numerosi adempimenti burocratici tesi più alla dimostrazione dell’aver adempiuto all’obbligo (di formazione), che ad averlo effettivamente assolto.

Tab.1 – LATABELLA EVIDENZIA ALCUNI ASPETTI IMPORTANTI :

Il comparto più rappresentato è quello dell’edilizia e le dinamiche più ricorrenti sono relative sia
alla caduta dall’alto, sia all’assenza di misure preventive e di procedure somministrate, nonché di
formazione specifica fornita: si tratta di lavoratori assunti e contestualmente portati in cantiere senza alcun addestramento oppure di lavoratori al nero. In tale comparto si registra con maggiore frequenza anche l’assenza o la non congruità della valutazione dei rischi. Altro settore in crescita di infortuni è l’agricoltura: nel comparto incide oltre la tipologia delle attività, il personale impiegato, non scolarizzato o extracomunitari, questi ultimi portatori di criticità legati all’etnia ed alle difficoltà di fornire una formazione “personalizzata” così come definito dalla norma. Il terzo settore è quello della logistica, che comporta ogni giorno l’ingresso nelle aziende di lavoratori e mezzi che vanno ad interferire con l’organizzazione dell’azienda che li accoglie: e’ intuibile quale ripercussioni negative sulla sicurezza dei singoli e sulle procedure di lavoro possano avere le interferenze tra i vari gruppi di lavoratori che si muovono in un unico ambiente se non adeguatamente formati. Nel comparto logistica si registra infatti il secondo infortunio mortale occorso per scorretta procedura di lavoro e difforme utilizzo di un mezzo

MATERIALI E METODI

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro della ASL Caserta, sulla scorta anche delle modalità di intervento del personale di vigilanza sul territorio, dettate da Protocolli stilati con la Procura di Santa Maria Capua Vetere ed adottati su tutte le procure di afferenza (Napoli Nord e Cassino), ha esaminato tutti gli infortuni occorsi nel 2018 da cui siano derivati decessi o lesioni gravi o gravissime con prognosi superiori ai 40 gg.
L’adozione di un Protocollo per emergenza degli infortuni, costituisce un efficace strumento operativo che in caso di infortunio, attraverso l’attivazione contemporanea del personale 118, degli UUPG dello SPSAL e delle forze dell’ordine, garantisce la cristallizzazione dell’evento con possibilità di ricostruire la dinamica dell’accaduto, connotando le indagini di maggiore accuratezza anche per l’accertamento delle responsabilità delle figure coinvolte.
L’obiettivo del nostro studio retrospettivo è stato la disamina dei singoli eventi, le modalità di accadimento degli infortuni, le responsabilità emerse a carico delle figure garanti della tutela della sicurezza e la tipologia delle violazioni accertate al fine di correlare quale causa o concausa di infortunio la mancata o non adeguata formazione del lavoratore.
Il campione oggetto dello studio è rappresentato da tutti gli eventi infortunistici occorsi nel 2018 nel territorio dell’ASL Caserta pari a 173 casi, di questi sono stati isolati gli eventi con lesioni la cui prognosi è >di 40 giorni o mortali: ne sono risultati 44.
Dei 44 sono stati estrapolati i casi in cui è stata accertata violazione relativa a formazione (art.37 c1) ovvero a non corretto utilizzo di attrezzature ed impianti (art.71).
Ne è risultato un campione di n°37 casi stratificato per gravità delle lesioni in due categorie:

  1. lesioni gravi con prognosi superiore a 40 giorni pari a casi;
  2. eventi mortali pari a n°2casi.

CONCLUSIONI

Dalla disamina degli eventi infortunistici e dall’incidenza dell’associazione infortunio grave e/o mortale con mancata od insufficiente formazione pari all’86% (38 i casi rilevati sui 44 esaminati) è palese la rilevanza che assume una corretta formazione/addestramento per la tutela e l’incolumità del lavoratore.
L’inefficacia della formazione e le relative violazioni accertate , si inseriscono nel quadro di un comparto connotato da maestranze a bassa scolarità per le quali una formazione/addestramento assume rilevanza “vitale”.
La mancata conoscenza della tipologia di lavoro da svolgere,l’ignoranza delle procedure da seguire in cantiere,l’approssimazione di esecuzione di compiti particolari come l’operare sotto alte tensioni, o l’esecuzione di incongrue manovre su macchine od impianti in movimento riportano ad una formazione perlomeno inefficace correlata all’evento infortunistico.
Nel 42% dei casi esaminati (compresi i due mortali), inoltre, si registra, associata alla mancata formazione, l’assenza o l’inadeguatezza di una valutazione dei rischi non rispondente alle attività svolte. Un dato controverso riguarda invece l’età dei lavoratori infortunati: parimenti coinvolti i giovani e gli ultracinquantenni.
Il dato atteso, invece, deponeva per una maggiore sensibilità dei lavoratori più giovani sui temi della sicurezza ed una maggiore consapevolezza degli obblighi normativi. E’necessario,pertanto, ripensare ad una formazione che includa oltre la verifica dell’apprendimento, un feedback sui comportamenti dei lavoratori attraverso analisi BBS (Behavior Based Safety) che valuti la corretta applicazione delle procedure per ogni singola azione dei compiti svolti in sicurezza. Tale analisi già ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, si è rivelata una strategia vincente e potrebbe ulteriormente integrare i percorsi formativi.
Infine oltre la correlazione infortunio-assenza / insufficiente formazione si rileva in un alta percentuale di casi l’associazione della mancata valutazione dei rischi. Tale risultato conferma la necessità di rivedere l’intero processo di sicurezza all’interno delle aziende, iter che deve contestualmente prevedere l’analisi dei rischi nel contesto dell’evoluzione tecnologica di macchine ed impianti, formazione ed addestramento conformi ai rischi valutati, e verifica delle procedure di lavoro una volta “metabolizzati” i singoli processi.

References

  1. Cassazione Penale Sentenza 49593 14/06/2018 sezione IV- Responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio dovuto a mancata formazione del dipendente
  2. Pierguido Soprani –il reato di omessa info/ formazione dei lavoratori Cassazione Penale sez III 10/03/2015 n°1023-ISL Igiene e Sicurezza del Lavoro –
  3. Andrea Pais-Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro –EPC Editore
  4. Alessandro Bordin – Università degli Studi di Trento-Indagine sulla formazione dei lavoratori con questionario-ISL Igiene e Sicurezza del Lavoro2014
  5. Giurisprudenza :Sentenza 36882 del 11/09/2015- In caso di infortunio comportamento irrilevante del lavoratore in presenza di omessa formazione da parte del datore di lavoro.
  6. Raffaele Guariniello -T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza –IPSOA Wolters Kluwer