Authors:
Prof. Avv. Campolongo Manlio1, Ing. Addonizio Pasquale2, Dott.ssa Santoleri Ester3
1 Avvocato, Docente, Università Federico II di Napoli
2 Direttore UOT di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta, area certificazione, verifica e ricerca, Inail, componente effettivo
Comitato tecnico regionale
3 Corporate Total Rewards & Expat Manager
Pubblication Date: 2020-05
Printed on: Volume 2, Special Issue - HSE Symposium 2019
OBIETTIVI
La presente ricerca intende soffermarsi sulla normativa che contempla le c.d. attività “Seveso”, in particolare, tra i vari attori, sulle responsabilità del “gestore”.
Il lavoro intende fornire un innovativo indirizzo interpretativo circa un passaggio dell’art. 14 comma 1 del D.lgs 105/2015, che se suffragato muterebbe radicalmente il paradigma di riferimento per la predisposizione di misure tese al controllo dei pericoli insiti nelle attività a rischio incidente rilevante, e conseguentemente anche la responsabilità del gestore stesso.
LAVORO
Le aziende “Seveso” sono disciplinate dal D.lgs. 105/2015 e s.m.i, normativa finalizzata a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente[1]. Per “incidente rilevante” si intende un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose[2].
Tali attività assumono rilievo a partire dal disastro di Seveso del 1976, il quale ebbe una tale rilevanza pubblica e mediatica che indusse l’Europa a prendere provvedimenti emanando una serie di direttive, note come “ Direttive Seveso”.
In particolare il D.lgs. 105/2015[3] contempla ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, e le misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e di intervento per la limitazione della conseguenze, che riguardano tre gruppi di soggetti:
- Il gestore dello stabilimento;
- Le autorità competenti;
- I lavoratori nello stabilimento e il pubblico.
Ruolo chiave assume, per adempimenti e responsabilità, la figura del “Gestore”.
Gli adempimenti a carico del Gestore vengono contemplati dall’art. 13 e seguenti del suddetto D.lgs. per i quali, in caso di condotta omissiva, vengono irrogate sanzioni penali.[4]
Gli obblighi generali sono finalizzati ad[5]:
- adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.
- dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l’adozione di tutte le misure necessarie previste dal succitato decreto legislativo.
Alcuni adempimenti specifici sono:
- Notifica alle autorità competenti delle informazioni sul sito dello stabilimento, sulle sostanze pericolose impiegate, sui rischi rilevati, compresi le condizioni del territorio adiacente lo stabilimento e tutti i fattori ambientali stimabili di cagionare un c.d. “effetto domino” in caso di incidente.
- Un ulteriore adempimento del gestore, contemplato dall’art. 14 del suddetto D.lgs, è relativo alla stesura di un documento inerente la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica e’ proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
- Il Gestore deve adempiere, inoltre, alla redazione di un Rapporto di Sicurezza per gli stabilimenti di c.d. “soglia superiore” e predisporre un piano di emergenza.
L’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli, contemplato dall’art. 14 comm. 1, appare, a nostro avviso, l’elemento sul quale fornire un approfondimento.
Tale cogenza implica che il gestore debba adottare tutte le migliorie e gli apprestamenti tecnico-impiantistici che la scienza e il progresso mettono a disposizione dell’attività a rischio incidenti rilevanti. Pertanto, nelle revisioni obbligatorie periodiche il gestore deve evidenziare che, benché non abbia apportato modifiche, ha comunque provveduto a prendere consapevolezza dei migliori upgrade implementabili per il controllo dei pericoli, ed ha vagliato tutte le strade percorribili per poterli realizzare. Dunque, nel momento in cui il progresso tecnico e scientifico mette a disposizione un upgrade migliorativo per la tipologia dell’attività di interesse del gestore, si profilano 4 scenari diversi:
- Il gestore adotta l’innovazione, dimostrando che la stessa ha avuto benefici per il controllo dei pericoli da incidenti rilevanti, con riduzione delle conseguenze sulla popolazione e sull’ambiente. In tal caso il gestore ha adempiuto a pieno a quanto prescritto dal precetto oggetto della nostra disamina.
- Il gestore, venuto a conoscenza dell’innovazione, sebbene non possa adottarla nell’immediato, redige un piano per l’implementazione della stessa, mediante cronoprogramma di attuazione che preveda investimenti e tempi di realizzazione certi.
- Il gestore, sebbene abbia vagliato la possibilità di implementazione, dimostra che l’innovazione non porta benefici o è difficilmente applicabile alla propria tipologia di attività; in tal caso è necessario che le argomentazioni che hanno indotto a scartare l’implementazione siano scientificamente e tecnicamente plausibili.
- L’ultima ipotesi è quella in cui il gestore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di raggiungimento di un nuovo profilo evolutivo per arginare il rischio, e ciò nonostante non ha fatto alcuna considerazione o programmazione in merito.
E’ chiaro che, sulla scorta del presente indirizzo interpretativo, nel caso si verificasse l’ultima ipotesi esplicata, si configurerebbe una condotta omissiva da parte del gestore inerente la violazione del precetto sul impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli.
Ciò implicherebbe, per la figura del gestore, la concretizzazione di una serie di fattispecie penali in lettura congiunta con quanto stabilito dal apparato sanzionatorio del D.lgs 105/2015.
In particolare, a seconda dell’accertamento di natura psicologica del reato da parte del magistrato, possono configurarsi l’omissione dolosa o colposa di cautele contro disastri e infortuni sul lavoro, rispettivamente contemplate dagli articoli 437 e 451 del C.P.[6]
Trattasi di reati propri del gestore, in virtù della capacità di decisione e di spesa in materia di Sicurezza e della posizione di garanzia di cui è investito rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma. Bene giuridico che non consiste meramente nella Sicurezza della parte prestatoriale, ma essendo tali reati ricompresi nel Titolo VI del C.P. tutelano innanzitutto l’incolumità pubblica.
CONCLUSIONI
In conclusione, riteniamo che una lettura più approfondita dell’art. 14, comma 1, contempli una modalità di ottemperare all’obbligo del controllo dei pericoli completamente nuova rispetto ad altre tipologie di attività, non bastando la mera adozione di misure di Sicurezza, ma imponendo l’obbligo di una costante ricerca della migliore tecnologia o sistema all’avanguardia per arginare i rischi, la cui omissione possa comportare per il gestore una condizione di persegubilità sul piano penale, non avendo questi provveduto ad adottare, sulla scorta del presente indirizzo interpretativo, tutte le misure disponibili per arginare o contenere un incidente rilevante.
References
- Direttiva 82/501/CEE. (1982). Direttiva Seveso I.
- D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e s.m.i.
- Direttiva 96/82/CE. (1996). Direttiva Seveso II.
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.
- Direttiva 2003/105/CE. (2003). Modifica direttiva Seveso II.
- D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 e s.m.i.
- Direttiva 2012/18/USE. (2012). Direttiva Seveso III.
- D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 e s.m.i.
- Codice Penale Italiano. (1930). Art. 437- 451.
- Corte di Cassazione Penale,sez. IV, sentenza 12/12/2016 n° 52511.
Notes
- [1] art. 1 D.lgs. 105/2015
- [2] art. 3 D.lgs. 105/2015
- [3] Recepiemento Direttiva Seveso III: dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012
- [4] L’apparato sanzionatorio è attualmente previsto dall’art. 28 d.lgs. 105/2015.
- [5] Art. 12 D.lgs 105/2015 e s.m.i.
- [6] Esempio: disastro della Thyssenkrupp; in cui sei dirigenti furono condannati per aver, mediante omissione, posto in essere la condotta tipica contemplata dall’art.437 C.P. Corte di Cassazione Penale,sez. IV, sentenza 12/12/2016 n° 52511.