Authors:
Dott.Ricciardelli Giancarlo1, Dott.Puca Giancarmelo2, Dott.ssa Fusco Sara2
1 Direttore del Servizio Igiene e Medicina del Lavoro - SIML dell’ASL Caserta
2 Dirigente medico, Servizio Igiene e Medicina del Lavoro – SIML dell’ASL Caserta
Pubblication Date: 2020-05
Printed on: Volume 2, Special Issue - HSE Symposium 2019, Publications
INTRODUZIONE
Al termine della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente ha l’obbligo di redigere il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dipendente, prendendo in considerazione eventuali condizioni di ipersuscettibilità individuale. E’ ammissibile il ricorso sia avverso il giudizio di inidoneità che di idoneità, all’apposita Commissione, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del medesimo giudizio al lavoratore e al datore di lavoro, come indicato dalla vigente norma.
Il tempo intercorrente tra presentazione della domanda e convocazione per la visita della Commissione è di circa 60 giorni. La convocazione è inviata al lavoratore e al datore di lavoro con anticipo medio di 20 giorni, per consentire eventuali controdeduzioni.
La Commissione può ricorrere ad approfondimenti diagnostici mediante consulenze specialistiche e accertamenti integrativi, sempre di struttura pubblica, che verranno richieste al lavoratore in occasione della visita.
Al termine dell’iter la Commissione rilascia un giudizio di idoneità consistente in conferma, modifica o revoca del giudizio già emesso dal medico competente ed oggetto del ricorso. Il nuovo giudizio ha validità fino alla scadenza prevista dal protocollo di sorveglianza sanitaria, e la successiva visita periodica sarà a cura del medico competente, che provvederà all’espressione del nuovo giudizio di idoneità.
La commissione si esprime sulla eventuale inidoneità del lavoratore senza formulare ipotesi o valutazioni in merito ad una sua diversa ricollocazione, atteso che tale compito è proprio del datore di lavoro che può avvalersi del parere del medico competente.
MATERIALI E METODI
E’ stata effettuata un’analisi retrospettiva dei ricorsi avverso il giudizio di idoneità del medico competente presentati al SIML dell’ASL Caserta negli anni dal 2012 al 2018.
La Commissione, costituita con apposita delibera, non ha proceduto nei seguenti casi: rinunce da parte del richiedente, richieste improprie (quali ricorsi avverso certificazioni non emesse dal medico competente o richieste presentate oltre i 30 giorni), mancata presentazione a visita per due convocazioni consecutive senza giustifica.
In totale, nell’arco temporale esaminato, sono pervenute 241 istanze. In 82 casi la procedura si è interrotta in fase amministrativa per istanze pervenute oltre il termine di 30 giorni o rinuncia da parte del ricorrente.
I dati sono stati analizzati per:
- Tipologia del ricorrente (datore di lavoro o lavoratore)
- Caratteristiche del lavoratore interessato (sesso, settore lavorativo della ditta presso cui è impiegato)
- Caratteristiche della certificazione emessa dal medico competente (idoneità o inidoneità, rischi lavorativi che hanno influito sul giudizio)
- Esito del ricorso.
La trattazione delle singole istanze consta di due fasi: amministrativa e clinica.
La fase amministrativa prevede la valutazione delle condizioni di ammissibilità, e si ritiene la documentazione completa allorquando alla domanda firmata dal ricorrente sono allegate la copia del giudizio di idoneità a firma del medico competente e la documentazione sanitaria inerente la patologia da cui è affetto l’interessato.
Al riscontro dell’accoglibilità dell’istanza, e propedeuticamente alla convocazione del lavoratore a visita medica, viene notificata una disposizione al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 10 del DPR 520/55, al fine di acquisire: la Cartella Sanitaria e di Rischio del lavoratore, corredata di tutti gli accertamenti eseguiti, una dettagliata descrizione della mansione e dei compiti espletati e lo stralcio del Documento della Valutazione dei Rischi in relazione a quelli a cui lo stesso è esposto.
Acquisiti tali atti, si convoca il lavoratore a visita, avvisandolo che può farsi assistere dal medico di fiducia e riservandosi, eventualmente ritenuto necessario, di effettuare un sopralluogo in azienda, finalizzato ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi rispetto alla mansione specifica del lavoratore e/o ai relativi rischi.
Il giudizio della Commissione viene notificato a mezzo PEC o raccomandata A/R al lavoratore e al datore di lavoro, e in sua attesa resta valido quello espresso dal Medico Competente.
Il giudizio della Commissione, essendo un atto amministrativo, è impugnabile entro 60 giorni con ricorso al T.A.R., ed entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica.
RISULTATI
Sono dettagliati in Tabella 1 i dati dei risultati dei 241 ricorsi definiti dal 2012 al 2018.
- nelle rinunce sono inclusi i casi assenti non giustificati a due convocazioni.
- domande presentate oltre i termini di legge, di competenza di altri Organi di P.G., difetti amministrativi (mancato versamento secondo Tariffario, incompetenza dell’istante, ecc.).
- il dato del numero complessivo di istanze delle 2017 risente di complessive 23 casi riepilogati in due istanze del Datore di Lavoro di un unico Presidio Sanitario, che successivamente ha espresso rinuncia al prosieguo dell’istruttoria.
Per quanto attiene l’esito della visita di ricorso nel 40% dei casi la Commissione ha disposto la modifica del giudizio del Medico Competente, e nel 60% la sua conferma.

CONCLUSIONI
L’aumento del numero dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente registrato negli ultimi anni, e quasi triplicato nel 2018 rispetto al 2012, deve essere interpretato come un segnale di malcontento e conflittualità negli ambienti di lavoro, e quindi come indicatore negativo della percezione soggettiva del benessere.
Si rendono necessarie alcune considerazioni:
- La precarietà dei rapporti di lavoro, conseguenza delle nuove forme contrattuali, inducono il lavoratore, soprattutto nel settore privato in cui si è osservato l’incremento dei ricorsi, ad accettare anche carichi gravosi e turni che possono esporlo alla compromissione della sua idoneità alla mansione;
- L’aumento dell’età pensionabile aumenta la probabilità di insorgenza di patologie cronico-degenerative, determinanti ai fini dell’idoneità psico-fisica alla mansione specifica;
- L’elevata frequenza del ricorso nel settore della Sanità Pubblica costantemente presente negli anni fa riflettere sull’organizzazione del lavoro in un settore che negli ultimi anni ha fatto registrare una carenza di personale sempre maggiore, soprattutto nelle Aziende Sanitarie delle Regioni che non hanno potuto procedere ad assunzioni di personale per garantire il fisiologico turn-over perché sottoposte a vincoli da piani di rientro economico-finanziario.
Infine i ricorsi de quo rappresentano un’opportunità di confronto fra Medici Competenti e Organo di Vigilanza, con l’obiettivo di una crescita culturale derivante dall’interscambio delle reciproche esperienze, e un’occasione finale per acquisire informazioni utili a rafforzare interventi correttivi di prevenzione quali implementazione di Vigilanza in alcuni comparti.
References
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